Cass. civile del 1984 numero 3865 (02/07/1984)


La decadenza del debitore dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186, Codice civile, non consegue automaticamente alla sua sopravvenuta insolvenza, occorrendo, invece, perché‚ la decadenza si verifichi, con la conseguente possibilità per il creditore di dedurne la perdita - ove il debitore non adempia - ai fini della determinazione, in sede fiscale, del suo reddito nello stesso anno, che il detto creditore richieda l'immediato adempimento. Tale richiesta - che non postula una preventiva delibazione giurisdizionale sulla sussistenza delle condizioni per applicabilità della citata norma (art. 1186, Codice civile) e che può ritenersi effettuata con la stessa domanda (giudiziaria) di pagamento del debito - integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore, salva la possibilità del medesimo di richiedere il controllo del giudice circa la sussistenza o meno dei presupposti cui é subordinata la facoltà del creditore di esigere l'immediata prestazione.

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