Cass. civile del 1984 numero 2887 (11/05/1984)


L'atto con cui un coniuge si obbliga a trasferire gratuitamente all'altro determinati beni, successivamente all'omologazione della loro separazione personale consensuale ed al dichiarato fine della integrativa regolamentazione del relativo regime patrimoniale, non configura una convenzione matrimoniale ex art. 162, Codice civile, postulante il normale svolgimento della convivenza coniugale ed avente riferimento ad una generalità di beni anche di futura acquisizione, né un contratto di donazione, avente come causa tipici ed esclusivi scopi di liberalità (e non l'esigenza di assetto dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi separati), bensì un diverso contratto atipico, con propri presupposti e finalità, soggetto per la forma alla comune disciplina e, quindi, se concernente immobili, validamente stipulabile con scrittura privata, senza necessitá di atto pubblico (art. 1350, Codice civile).

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