Cass. civile del 1984 numero 253 (12/01/1984)


La compensazione volontaria, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1252, Codice civile, si concretizza in un negozio bilaterale diretto ad elidere le reciproche ragioni di credito, previo riconoscimento della loro esistenza. L’eccepibilitá di detta compensazione, pertanto, postula la dimostrazione di un incontro della volontá delle parti nel senso indicato.

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