Cass. civile del 1984 numero 2159 (02/04/1984)


In tema di riscatto agrario, poiché‚ il subingresso del riscattante all'acquirente del fondo rustico avviene ipso iure nel momento in cui questa ultimo riceve la dichiarazione relativa - essendo la sentenza che interviene successivamente di mero accertamento -, siffatta dichiarazione unilaterale ricettizia può avvenire, oltrechè, con l'atto di citazione diretto a far valere il diritto al riscatto, anche al di fuori del processo, con qualsiasi atto ricevuto entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, con il quale il coltivatore diretto comunichi per iscritto all'acquirente del fondo la sua volontá di volerlo riscattare.

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