Cass. civile del 1984 numero 1428 (28/02/1984)


L'atto scritto, che é necessario per lo scioglimento della comunione e la divisione della proprietà immobiliare, ai sensi dell'art. 1350, n. 11, Codice civile, non occorre invece per la semplice attribuzione, ferma rimanendo la comproprietà, fra gli aventi diritto, di un godimento separato del bene comune che può essere validamente attuata anche con convenzione verbale.

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