Cass. civile del 1983 numero 742 (27/01/1983)


Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento - traendo origine dalla legittima e, quindi, incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile (anche se non conforme alla realtà), non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni - non é invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la reale consistenza dell'altrui potere, come accade in ipotesi di organi di società di capitali regolarmente costituite.(Nella specie, il supremo Collegio, enunciando il surriportato principio, ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso l'invocabilitá del principio dell'affidamento per far valere nei confronti di una società per azioni un contratto sottoscritto per conto della stessa da persona che non ne era legale rappresentante).

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