Cass. civile del 1983 numero 6868 (17/11/1983)


L'esercizio del diritto di riscatto agrario, previsto dall'art. 8 della legge 26-5-1965, n. 590 a favore del coltivatore diretto pretermesso nel caso di vendita del fondo, ha come effetto non la risoluzione del contratto traslativo a favore del terzo e la contestuale formazione di un titolo d'acquisto ex nunc a favore del riscattante, né un nuovo trasferimento del diritto sul bene dal terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, ma la sostituzione con effetto ex tunc di detto titolare al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia. Conseguentemente, la pronuncia che decida affermativamente sul valido esercizio di tale potere, é di mero accertamento del già avvenuto trasferimento; e con l'ulteriore conseguenza che, ove il retraente deceda in corso di lite, l'accertamento del giudice circa la sussistenza delle condizioni per l'esercizio del riscatto deve essere effettuato con riferimento al momento dell'avvenuta dichiarazione ed alla persona del riscattante senza che assuma rilievo la situazione degli eredi.

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