Cass. civile del 1983 numero 2851 (26/04/1983)


Premesso che, ai sensi dell'art. 2499 c. c., allorché una società in accomandita semplice si trasformi in società a responsabilità limitata, i soci accomandatari, tenuti, in quanto tali, a rispondere illimitatamente per le obbligazioni sociali anteriori, ne sono liberati, se creditori sociali aderiscono espressamente alla trasformazione oppure se, ricevuta mediante lettera raccomandata, la comunicazione della relativa delibera societaria, omettono di negare espressamente, entro trenta giorni, la propria adesione, è da escludere che la presentazione all'ufficio registro della delibera di trasformazione della società ai fini della sua registrazione, possa valere nei confronti dell'amministrazione finanziaria creditrice d'imposta verso la società (e, quindi, anche verso i soci accomandatari), come formale comunicazione della delibera di trasformazione della società per gli effetti liberatori in favore degli accomandatari previsti dall'art. 2499 c. c. laddove tali effetti liberatori ben possono prodursi con un atto che sia equipollente alla formale comunicazione di cui all'art. 2499 c. c., in quanto ne abbia la medesima finalità (ad esempio, notifica a mezzo di ufficiale giudiziario), non senza considerare, per altro verso, che, trattandosi di credito tributario, per sua natura indisponibile, non può la finanza rinunciare alla garanzia costituita dal permanere della responsabilità personale degli accomandatari.

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