Cass. civile del 1982 numero 402 (21/01/1982)


Poiché‚ l'opzione si inserisce nella struttura della cosiddetta formazione progressiva del contratto, che con l'accettazione da parte dell'oblato perviene alla sua definitiva conclusione, a differenza della prelazione, che conferisce solo un diritto condizionato alla stipulazione di un futuro negozio, alla cui conclusione rimane strutturalmente estranea, nella'opzione é necessaria l'obiettiva esistenza di un rapporto sostanziale che abbia, con l'accettazione dell'oblato, tutti gli elementi o almeno gli elementi essenziali per considerarsi concluso. (Nella specie, la suprema Corte ha ritenuto esattamente applicato tale criterio discretivo con la qualificazione come opzione di locazione da parte del giudice del merito della dichiarazione, accettata, contenente l'indicazione dell'oggetto e della durata del contratto e il riferimento, per il corrispettivo, al prezzo di mercato).Mentre l'opzione si sostanzia in una convenzione in base alla quale una delle parti si obbliga a rimanere vincolata alla propria dichiarazione, mentre l'altra ha facoltà di accettarla o meno; nella prelazione, invece, si realizza un contratto preliminare unilaterale, in forza del quale una parte ha diritto di essere preferita ad altri, a parità di condizioni, qualora il promittente si induca alla conclusione di un determinato contratto. Con la conseguenza che, nel primo caso, il patto di opzione - parificato nel regime normativo, ex art. 1329 e 1331 alla proposta irrevocabile - vincola immediatamente ed incondizionatamente lo stipulante all'adempimento, purché‚ il promissario eserciti il diritto potestativo di accettare l'offerta; nella prelazione, al contrario, non sorge alcun obbligo immediato a carico del promittente, il quale é libero anche di non stipulare il contratto cui si riferisce la prelazione, obbligandosi solo a preferire, ove esso venga concluso, il promissario.

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