Cass. civile del 1982 numero 2412 (19/04/1982)


Poiché‚ i negozi ai quali non é consentito apporre condizioni sono indicati tassativamente dalla legge, al di fuori di queste ipotesi espressamente regolate, vale il principio per cui ogni negozio, indipendentemente dal suo contenuto, e, quindi, anche l'enfiteusi, può essere sottoposto a condizione. (Nella specie, si é ritenuta validamente apposta al contratto d'enfiteusi la condizione risolutiva del mancato riconoscimento da parte della competente autorità, della concessione enfiteutica come idonea ai fini dell'applicazione della normativa sulla piccola proprietà contadina e sulla riforma agraria in Sicilia).

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