Cass. civile del 1981 numero 6701 (16/11/1981)


La differenza sotto il profilo negoziale-strutturale fra la promessa del fatto del terzo e la vendita di cosa altrui, che rileva allorquando il rapporto abbia regolare adempimento in relazione all'automatismo dell'effetto traslativo della vendita contrapposto al carattere meramente obbligatorio inerente all'adempimento del fatto del terzo, viene meno ove manchi un tale adempimento giacché‚ se al promissario residua solo il diritto al risarcimento del danno, non diversamente all'acquirente di cosa altrui insoddisfatto, per il mancato effetto traslativo a seguito del non perfezionato acquisto del bene da parte del venditore, la mancata realizzazione di tale suo interesse giustifica una mera pretesa risarcitoria, anche se consapevole dell'alienità del bene.

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