Cass. civile del 1981 numero 5982 (12/11/1981)


Ai fini della sussistenza del rapporto di mediazione, non assume decisivo rilievo la circostanza che l'incarico sia conferito da uno solo ovvero da entrambi i futuri contraenti, essendo invece caratterizzante l'indipendenza del mediatore, intesa come non dipendenza, assenza cioè da ogni vincolo di mandato, di prestazione d'opera, di preposizione institoria o di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al dominus attività dello intermediario. Indipendenza che non viene meno per unilateralità del conferimento dell'incarico ovvero per il fatto che il mediatore si riprometta di conseguire da una sola delle parti, o in misura diseguale, il compenso per attività svolta.

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