Cass. civile del 1981 numero 3905 (16/06/1981)


Nell'ordinamento vigente non esiste alcuna norma che sancisca la nullità del contratto in frode ai terzi, essendo prevista espressamente solo la nullità del contratto in frode alla legge (art. 1344, Codice civile); pertanto, qualora debba escludersi che il contratto costituisca un mezzo per eludere una norma imperativa, i diritti dei terzi sono tutelati da specifiche norme in relazione a specifiche situazioni, le quali consentono loro di reagire contro l'apparenza contrattuale a farne valere la nullità (per simulazione o contrasto con norme imperative) o di far dichiarare l'inefficacia del negozio a loro danno (azioni revocatorie o pauliane). (Nella specie, la sentenza impugnata nel rigettare la domanda di riscatto di un fondo rustico, oggetto di permuta, proposta sul rilievo che tale negozio era stato adoperato allo scopo di eludere il diritto di prelazione dell'affittuario coltivatore diretto, in quanto il bene permutato con il fondo rustico era stato dal terzo acquistato nello stesso giorno in cui era poi stata stipulata la permuta, aveva escluso che la permuta costituisse mezzo per eludere la norma imperativa).

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