Cass. civile del 1981 numero 2002 (08/04/1981)


E' promessa unilaterale di pagamento soggetta alla disciplina di cui all'art. 1988, Codice civile, non soltanto quella pura, contenente la promessa di effettuare una prestazione determinata senza indicazione della causa debendi, ma anche quella titolata, in cui é menzionata la causa debendi della prestazione promessa, e cioè il rapporto giuridico sottostante. L'astrazione della causa debendi, che l'art. 1988, Codice civile, riconnette a tale istituto, é meramente processuale e comporta per colui a favore del quale avvenga la promessa, una relevatio ab onere probandi che si traduce nell'imposizione a carico del promittente dell'onere di provare l'inesistenza o l’invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, sia esso menzionato o no nella promessa unilaterale (rispettivamente titolata o pura).

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1981 numero 2002 (08/04/1981)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti