Cass. civile del 1980 numero 1747 (15/03/1980)


La norma dell'art. 1355, Codice civile, limita la nullità del negozio all'ipotesi della condizione sospensiva meramente potestativa a parte debitoris, il cui avveramento é rimesso alla volontá di uno dei soggetti e cioè ad un suo atto puramente arbitrario, tale da implicare l'effettiva negazione del vincolo. Nel caso, invece, della condizione potestativa semplice, la volontá dei contraenti é determinata da elementi estrinseci, onde, pur se la loro valutazione é sempre rimessa all'interessato, viene meno ogni carattere di arbitrio e conseguentemente tale condizione, operando secondo il meccanismo descritto dagli art. 1356 e segg., Codice civile, non influisce in alcun modo sulla validità del negozio. (Nella specie, é stata ravvisata una condizione potestativa semplice nella clausola che subordinava il pagamento del compenso pattuito per la redazione del progetto di un edificio all'acquisto, da parte del committente, dell'area sulla quale avrebbe dovuto essere eseguita l'opera).

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