Cass. civile del 1979 numero 3969 (10/07/1979)


La disposizione con la quale il testatore abbia stabilito l' inalienabilità del suo patrimonio e ne abbia affidato l'amministrazione ad alcuni esecutori, attribuendo nel contempo l'usufrutto dei beni che compongono il patrimonio stesso ai discendenti in ordine successivo di una determinata linea della sua famiglia (nella specie: discendenti di un cugino), non dà luogo a una fondazione avente personalità giuridica, facendo in tal caso difetto uno scopo che funga da elemento unificante dei detti beni, bensì dà vita a un ente di mero fatto, il quale anche se sia stato validamente costituito sotto il vigore di leggi antecedenti, deve ritenersi incompatibile con l'attuale ordinamento giuridico, in quanto, oltre a perseguire finalità analoghe a quelle della sostituzione fidecommissaria, si pone, altresì, in contrasto con divieti sanciti da norme di ordine pubblico (art. 462, 698, 699, 796, 979, 1379, Codice civile) che fissano limiti all'autonomia privata.

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