Cass. civile del 1979 numero 1217 (23/02/1979)


L'accollo, da inquadrarsi nello schema del contratto a favore di terzo, da luogo, secondo che il creditore dichiari, o meno, di voler liberare il debitore, alla figura dell'accollo liberatorio e dell'accollo cumulativo, con la conseguenza che nel primo caso l'obbligazione si trasferisce a carico del solo accollante e nel secondo caso permane anche a carico dell'accollato; mentre, qualora manchi l'adesione del creditore, si configura l'accollo semplice, nel qual caso il rapporto si esaurisce tra accollante ed accollato, senza alcun effetto giuridico nei confronti del creditore che vi rimane estraneo.

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