Cass. civile del 1977 numero 4890 (11/11/1977)


Il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non sono obbligati in solido col debitore principale e col suo fideiussore giacché‚ essi non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d'inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all'azione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato. Pertanto, il terzo acquirente dell'immobile ipotecato ed il terzo datore d'ipoteca, che abbiano pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l'ipoteca, sono surrogati ex lege nei diritti del creditore verso il debitore ed i fideiussori di questa ultimo a norma degli art. 1203 n. 3 e 1204 Codice civile, poiché‚ la precisa surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti a pagamento propter rem in virtù— del vincolo, che assoggetta un loro bene all'esecuzione forzata per un debito altrui, e che, essendo posti nell'alternativa di pagare tale debito o di subire l'espropriazione, hanno interesse a soddisfarlo. Correlativamente, quando il debito sia garantito da un fideiussore in via solidale, cioè senza la pattuizione della previa escussione del debitore, il terzo acquirente dell'immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che siano surrogati al creditore per l'effettuato pagamento del debito, possono a loro volta chiedere il pagamento per l'intero al debitore principale o al suo fideiussore e, nel caso di una pluralità di fideiussori solidali, a ciascuna di costoro sempre per l'intero.

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