Cass. civile del 1976 numero 479 (14/02/1976)


Il contratto di deposito, vi compreso quello alberghiero regolato dall'art. 1783, Codice civile, ha carattere reale e presuppone, quindi, un accordo fra le parti unito alla consegna della cosa.Tale consegna può anche non avvenire con la forma della tradizione materiale, ma deve, in ogni caso, attribuire al depositario la detenzione del bene, cosicché‚ nel caso di deposito di autovettura, sarà sufficiente la consegna delle chiavi di questa, mentre non basterebbe il conferimento dell'incarico di custodirla, ancorché‚ seguito da accettazione.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1976 numero 479 (14/02/1976)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti