Cass. civile, sez. VI-T del 2017 numero 21909 (20/09/2017)




Il nuovo regime introdotto in materia di agevolazione prima casa, il quale ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell'immobile di lusso - non ammesso, in quanto tale, al beneficio fiscale - sulla base dei parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969, trova applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente alla modificazione legislativa e, in particolare, successivamente al 1° gennaio 2014.

Per quanto concerne la sanzione dovuta in caso di disconoscimento dell'agevolazione, se questa è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato, a fronte di una riformulazione ex novo della fattispecie legale di non spettanza dell'agevolazione, fondata su un parametro (quello catastale) del tutto differente da quello, precedentemente rinvenibile, fatto oggetto di mendacio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. VI-T del 2017 numero 21909 (20/09/2017)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti