Cass. civile, sez. VI-T del 2013 numero 17010 (09/07/2013)




Perché possa essere applicato il regime fiscale dell'impresa familiare, previsto prima dall'art. 5 del D.P.R. n. 597/1973 ed attualmente sostituito dall'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, non basta la mera cogestione da parte dei coniugi di un'azienda - eventualmente rilevante ex art. 177 c. c. per la ripartizione degli utili - ma è indispensabile che ricorrano le condizioni previste dal medesimo art. 5 citato e cioè l’ indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività di impresa, quella relativa alle quote attribuite ai singoli familiari, nonché l'attestazione nella dichiarazione annuale di ciascun partecipante di aver lavorato per l'impresa familiare, e ciò prima dell'accertamento stesso.

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