Cass. civile, sez. VI-T del 2015 numero 12471 (17/06/2015)



Non può usufruire del beneficio prima casa il proprietario dell'immobile dotato di una mansarda, sebbene il vano non abbia un'altezza tale da consentirne l'abitabilità. In base all'articolo 6 del Dm. n. 1072/1969 sono classificate come abitazioni di lusso le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a metri quadri 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).
Per stabilire se il cespite sia di lusso e, quindi, sia escluso dall'agevolazione per l'acquisto della prima casa, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva in forza del quale è irrilevante il requisito dell'abitabilità dell'immobile.

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