Cass. civile, sez. VI-T del 2014 numero 19247 (11/09/2014)




Il contribuente conserva i benefici fiscali sulla prima casa quando la residenza non viene trasferita entro i termini di legge in quanto dopo il rogito si sono resi necessari dei lavori. E' illegittima la revoca delle agevolazioni fiscali connesse all'acquisto della prima casa ove il contribuente non abbia trasferito la propria residenza entro diciotto mesi dalla data di acquisto per impedimento dovuto al “verificarsi di smottamenti nel sedime dell'immobile acquistato e nella strada di accesso causati da abbondanti piogge” tali da determinare “lavori di messa in sicurezza, durati circa sette mesi”.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. VI-T del 2014 numero 19247 (11/09/2014)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti