Cass. civile, sez. V del 2016 numero 1494 (27/01/2016)



In materia di agevolazione per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, di talché ove l'immobile acquistato venga adibito a residenza, non rileva la diversa residenza del soggetto che ha acquistato in regime di comunione. I coniugi, peraltro, non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, bensì reciprocamente alla coabitazione, di talché una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza a fini tributari, in quanto ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi quanto quella della famiglia.

Ne consegue la erroneità della pronuncia del giudice tributario che accolga il ricorso avverso l'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro per la perdita dei benefici prima casa, proposto dall'intimato che, per motivi legati all'impiego, non possa ottenere la residenza nel Comune ove è ubicato, sul rilievo che i coniugi vivono stabilmente nell'immobile che ha formato oggetto del contratto di compravendita, senza specificare se l'altro coniuge abbia o meno ivi trasferito la residenza e se l'acquisto del bene sia o meno avvenuto in regime di comunione.

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