Cass. civile, sez. V del 2013 numero 8304 (04/04/2013)




È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986 - espressione del principio di solidarietà del notaio con le parti per il pagamento dell'imposta proporzionale di registro su atto soggetto ad omologazione - per presunta irragionevolezza della stessa, laddove, nelle more del giudizio, la società sia stata dichiarata fallita ed il fallimento sia stato chiuso per insufficienza dell'attivo, con la conseguenza che il notaio rogante l'atto (nella specie, aumento del capitale) non avrebbe alcuna concreta possibilità di rivalsa; l'art. 58 del D.P.R. cit. prevede infatti il diritto di surrogazione legale del notaio che abbia pagato l'imposta per tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria, trattandosi da una parte, di disciplina complessiva coerente con la sentenza della Corte di giustizia UE 1° luglio 2010, C-35/09, secondo cui l'art. 4 della direttiva CEE del Consiglio n. 335/1969, non osta a che uno Stato membro preveda la responsabilità solidale del pubblico ufficiale che ha redatto o ricevuto un atto purché detto pubblico ufficiale disponga del potere di esercitare l'azione di regresso e, dall'altra, di mera quaestio facti - l'insolvenza dello specifico debitore - che, come tale, non può avere ingresso in un giudizio di costituzionalità.

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