Cass. Civile, sez. III del 2025 numero 25318 (16/09/2025)


La ricognizione di debito effettuata dal debitore, purché espressa ed inequivoca, integra gli estremi dell’accettazione ex art. 1264 cod.civ., legittimando il cessionario all’esercizio dell’azione di recupero del credito, fermo restando che, attenendo unicamente alla conferma dell’obbligazione preesistente, essa non esonera il cessionario dalla prova dell’esistenza e validità originaria del credito ceduto, qualora vengano sollevate contestazioni sul rapporto obbligatorio fondamentale.

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