Cass. civile, sez. III del 2014 numero 37 (03/01/2014)




A fronte di un orientamento secondo cui la mancata registrazione del contratto di locazione non determina nullità, in quanto, nonostante l'indubbio risalto dato dalla legge n. 431/1998 al profilo fiscale relativo alla registrazione del contratto di locazione, la stessa non è stata tuttavia elevata a requisito di validità del contratto, giacché l'art. 1, comma IV, della citata legge n. 431 richiede quale requisito di validità del contratto di locazione solo la forma scritta e non anche la registrazione, se ne è formato un altro secondo cui la registrazione è requisito di validità, se non addirittura di sussistenza. Di talché, nella fattispecie, essendosi ripresentata tale questione, si è ritenuto opportuno rimettere la stessa al Primo Presidente per l'eventuale relativa assegnazione alle Sezioni Unite.

La norma tutelante interessi pubblicistici si profila per ciò stesso come imperativa ed inderogabile, non soltanto nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privato, ma anche nei rapporti tra privati. Gli interessi pubblici sono infatti indisponibili da parte dei privati, cui non può ritenersi concesso di vanificare gli interessi pubblicistici tutelati mediante l'adozione di schemi negoziali comunque idonei a pervenire in concreto ad un risultato corrispondente a quello vietato dal legislatore.

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