Cass. civile, sez. III del 2011 numero 6254 (21/02/2011)




Gli oggetti c.d. di "design", la cui produzione si contraddistingue per la stretta correlazione fra aspetti prettamente industriali e sensibilità artistica dell'autore che ne determinano la originalità e la riconoscibilità da parte dei consumatori, ancorché interessati ad uno specifico ambito commerciale, traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo che ne consente l'esatta individuazione e, conseguentemente, garantisce la loro originalità e la provenienza da un determinato produttore. Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è configurabile anche con riferimento a prodotti qualificabili come "oggetti di design", indipendentemente dalla registrazione del marchio.

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