Disegni e modelli ornamentali



La Sezione III del Capo II del c.d. Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 30/05) è intitolata "Disegni e modelli". Per questa via la disciplina dei modelli ornamentali (di cui all'art. 2593 cod.civ.) è stata oggetto di una precisa individuazione. I disegni ed i modelli di quest'ultima specie infatti devono essere differenziati da un lato rispetto ai c.d. modelli di utilità di cui alla sezione V del codice (artt. 82-86), dall'altro rispetto alle forme artistiche la cui protezione è affidata alla legge sul diritto d'autore (Legge 633/41) nota1.

L'art. 31 del D.Lgs. 30/05 (il cui testo si discosta invece non poco da quello dei previgente art. 5 del RD 25 agosto 1940, n. 1411) prevede che"possono costituire oggetto di registrazione (e non più di brevetto) come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione siano nuovi ed abbiano carattere individuale". La registrazione appronta una forma di tutela diversa, di rango inferiore rispetto a quella assicurata dal brevetto (cfr. gli artt.37 , 38, 41 e 42 del D. Lgs. 30/05). Dunque mentre i modelli di utilità sono brevettabili, non altrettanto si può dire per i modelli ornamentali ed i disegni, la cui protezione, come detto, è affidata alla registrazione. Una più intensa protezione è stata peraltro reputata configurabile per il tramite di un'interpretazione estensiva della norma penale che vieta la commercializzazione di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.). Per tale via l'originalità estetica di un oggetto di design potrebbe essere protetta indipendentemente dalla registrazione e/o dal riconoscimento di un marchio (Cass. Civ., Sez.III, 6254/11).

Ciò premesso, la novità intrinseca del modello ornamentale si deve concretizzare in una realizzazione figurativa indipendente, che pervenga ad una creazione originale, anche se il creatore si sia avvalso di elementi già noti nel settore. Per novità del disegno o del modelli (art.32 D. Lgs. 30/05) si intende l'assenza di divulgazione (la cui nozione è precisata all'art. 34 D. Lgs. 30/05) antecedentemente alla presentazione della domanda di registrazione di disegno o modello identico. Quando un disegno può dirsi identico ad un altro? Ogniqualvolta i caratteri differiscano unicamente per dettagli irrilevanti. L'individualità (art. 33 D. Lgs. 30/05) invece consiste nell'impressione generale che il disegno o il modello suscita nell'utilizzatore informato. Tale impressione deve differire da quella che suscita in detto utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione.

La tutela accordata dalla registrazione dura cinque anni a far tempo dalla data di presentazione della domanda (art. 37 D. Lgs. 30/05). proroghe ulteriori possono essere concesso, di cinque anni in cinque anni, fino ad un termine massimo di venticinque anni.

Note

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Rimane comunque importante stabilire la differenza tra arte pura ed altre forme di arte quali il design industriale: normalmente la prima gode della tutela propria del diritto di autore, il secondo di quella afferente alla registrazione (alla brevettabilità per la normativa abrogata:Cass. Civ. Sez. I, 10516/94). Per poter stabilire quale tutela possa essere accordata si utilizza il criterio che si basa sulla scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto. Nel caso positivo si potrà applicare il diritto d'autore, mentre in caso negativo si tratterà di un modello o disegno ornamentale, come tale tutelabile per mezzo della registrazione. Bisogna infine sottolineare che, anche per quanto riguarda lo specifico settore dell'industrial design, viene oramai avvertita l'esigenza di una maggior tutela conseguibile attraverso l'applicabilità della legge sul diritto d'autore. Si vedano, tra gli altri, Sarti, La tutela dell'estetica del prodotto industriale, Milano, 1990, p. 3; Sena, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1990, p. 568; Bergomi, Industrial design, in Contratto e Impresa, 1997, p. 966.
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Bibliografia

  • BERGOMI, Industrial design, Contratto e Impresa, 1987
  • SARTI, La tutela dell'estetica del prodotto industriale, Milano, 1990
  • SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, Milano, Trattato dir. civ. e comm.,Cicu e Messineo, 1990

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