Cass. civile, sez. III del 2002 numero 17638 (11/12/2002)


L'articolo 1227, comma 1, del Codice civile riferisce al solo creditore il fatto colposo che ha concorso a cagionare il danno perché è dettato per il rapporto obbligatorio, in cui il soggetto danneggiato dall'inadempimento non può che essere il creditore. Quando la stessa norma viene richiamata per la determinazione dei danni derivati dall'illecito extracontrattuale, il termine creditore non può essere inteso in senso proprio, ma va interpretato in senso estensivo in modo da comprendervi anche i congiunti della vittima dello stesso illecito, la cui posizione creditoria, sorgendo in relazione al particolare rapporto con la vittima, subisce le conseguenze del concorso di colpa della stessa.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2002 numero 17638 (11/12/2002)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti