Cass. civile, sez. III del 2001 numero 6507 (10/05/2001)


In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale e professionale (o commerciale o lavorativa), la sola comunicazione al datore di lavoro da parte di un terzo di fatti attribuiti al lavoratore e non veritieri, anche se astrattamente idonei ad influire negativamente sul rapporto di lavoro, benché ascrivibile a colpa, integra pericolo di danno e non costituisce un elemento sufficiente a provarne l'esistenza, per cui compete all'attore dimostrare nel singolo caso se da detta comunicazione sia derivato in concreto un pregiudizio. La prova della comunicazione non veritiera è solo la prova del fatto altrui, ma non ancora la prova del danno ingiusto. Tale prova può essere data con ogni mezzo, ed anche attraverso presunzioni, che debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) e non sulla semplice "ragionevolezza" delle asserzioni dell'interessato circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale. Provata la lesione della reputazione professionale del lavoratore, poiché il danno risarcibile a norma dell'art. 2043 c.c. è il danno - conseguenza patrimoniale, occorrerà provare che detta lesione abbia cagionato al lavoratore una perdita patrimoniale, senza la quale il risarcimento manca di oggetto. Ove il fatto illegittimo abbia dato luogo ad una lesione della reputazione personale (intesa come reputazione che il soggetto gode come persona umana, tra gli altri consociati; altrimenti detta, più propriamente, onore e prestigio), la quale va valutata "in abstracto", cioè con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non "quam suis", e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione ("amor proprio"), una volta provata detta lesione, il danno è "in re ipsa", in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore (per quanto non patrimoniale) della persona umana alla quale il risarcimento deve essere commisurato (Corte cost. n. 372 del 1994), sia pure in tema di danno biologico. Varia pertanto l'estensione degli oneri probatori a seconda che si versi in ipotesi di lesione di reputazione personale o di reputazione professionale, ma, in entrambi i casi non è sufficiente la prova del "fatto altrui" (dichiarazione non veritiera o offensiva) per ritenersi provato anche l'evento lesivo subito dal danneggiato.

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