Cass. civile, sez. III del 2000 numero 13403 (09/10/2000)


Nel caso di convenzione stipulata con un albergatore dal sindaco di un comune per delega del Commissario del Governo per provvedere, ai sensi dell'art. 3, lett. a, d.l. 26 novembre 1980 n. 776, alle esigenze abitative di persone colpite dal bradisismo del 1980, detta convenzione si configura come contratto a favore di terzi, onde l'obbligo di natura contrattuale di assicurare il rilascio dell'immobile al termine del rapporto incombe anche sul soggetto che ha stipulato il contratto con l'albergatore e quindi sull'Amministrazione delegante. (Fattispecie concernente una domanda proposta da un albergatore per il pagamento dei corrispettivi per l'alloggio di una famiglia. La S.C. ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilità nei confronti del terzo del Ministero della protezione civile che aveva delegato il Comune per la stipulazione della convenzione con l'albergatore).Il concorso del fatto colposo del danneggiato idoneo a diminuire l'entità del risarcimento secondo la previsione dell'art. 1227 c.c. integra una eccezione in senso stretto, che deve essere fatta valere dal danneggiante in sede di merito e non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

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