Cass. civile, sez. III del 1997 numero 9462 (26/09/1997)


La stipulazione, da parte di un agente munito del potere rappresentativo di una compagnia di assicurazione, di clausole derogatorie al disposto di cui all' art. 1901 cod. civ. (nella specie, previsione dell' efficacia del rapporto assicurativo sin dalla decorrenza contrattualmente convenuta, nonostante il mancato pagamento del premio) deve ritenersi legittima, ai sensi del disposto del successivo art. 1932, attesane la operatività in senso più favorevole all' assicurato, e salva la ipotesi di una espressa limitazione della procura (la cui prova costituisce onere gravante sulla società di assicurazioni), opponibile all' assicurato, da parte della compagnia, soltanto se resa pubblica attraverso le prescritte modalità. Tale clausola in deroga deve ritenersi soggetta, a norma dell' art. 1988 cod. civ., alla forma scritta soltanto "ad probationem", con conseguente ammissibilità della sua dimostrazione mediante confessione o giuramento. Cass. civile, sez. III, 22-04-1999, n. 3988.Il principio dell' apparenza del diritto può trovare applicazione con riguardo alla rappresentanza allorché si rilevi l' apparente esistenza in un soggetto del potere di rappresentare altro soggetto, tale apparenza sia fondata su elementi obiettivi idonei a giustificare l' erroneo e incolpevole convincimento in chi l' invoca che la situazione apparente rispecchi la realtà giuridica, l' apparenza sia determinata da un comportamento colposo dell' apparente rappresentato; tale regola opera anche nel caso in cui l' affidamento riguardi negozi per i i quali è richiesta la forma scritta "ad probationem" (nella specie un contratto di assicurazione), in quanto, a differenza che per i contratti per i quali la forma scritta è richiesta "ad substantiam", non sussiste un onere legale di documentazione della procura dalla cui mancanza potrebbe discendere una colpa inescusabile dell' altro contraente.

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