Cass. civile, sez. III del 1996 numero 6328 (12/07/1996)


L'art. 45 legge 3 maggio 1982 n. 203, con disposizione compatibile con gli art. 3 e 44 Cost., consente alle parti di derogare pattiziamente, con la garanzia dell'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, alle norme vigenti in materia di contratti agrari anche se inderogabili, ai sensi dell'art. 58 legge citata, tranne che a quelle che vietano la stipulazione dei contratti di cui al terzo comma dell'art. 45 ed il pagamento per buona entrata. Pertanto, è valida la clausola risolutiva espressa contenuta in un contratto di affitto agrario, stipulato con la garanzia dell'assistenza delle organizzazioni professionali, in deroga alle disposizioni più favorevoli per l'affittuario previste dalla legge n. 203982 sulla gravità dell'inadempimento, sull'onere di preventiva diffida ex art. 5, secondo e terzo comma e sul termine di grazia (art. 46).

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