Cass. civile, sez. III del 1995 numero 1323 (03/02/1995)


Qualora la responsabilità del vettore per i danni subiti dal trasportatore esclusa dallo stato di necessità determinato dal fatto colposo del terzo, l'azione indennitaria ex art. 2045 c.c., contro il soggetto necessitario (vettore) e quella risarcitoria ex art. 2043 contro il terzo necessitante sono autonome, per la sostanziale diversità dei presupposti delle due ragioni di credito (l'una diretta al conseguimento di un'equa riparazione in termini di tutela sociale del danno subito e l'altra volta alla totale reintegrazione del patrimonio leso) e, pertanto, non cumulabili e solo alternativamente proponibili, altrimenti il danneggiato conseguendo due ragioni di credito potrebbe ottenere con evidente indebito profitto sia il risarcimento che l'indennizzo. Tuttavia, l'art. 2045 c.c. ha anche una funzione surrogatoria od integratrice, avendo lo scopo di assicurare, comunque, al danneggiato un'equa riparazione, sicché il predetto può rivolgersi contro il danneggiante necessitato per ottenere l'indennità e contro il terzo necessitante per la differenza tra l'integrale risarcimento e l'indennità, qualora attraverso quest'ultima non consegua una riparazione soddisfacente, ovvero agire contro il terzo necessitante per ottenere il risarcimento integrale e contro il necessitato per ottenere l'indennità anche per l'eventuale differenza, qualora il primo non adempia in tutto o in parte.La domanda di equo indennizzo ex art. 2045 c.c., deve ritenersi implicita nella richiesta di integrale risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. Pertanto, non ricorre il vizio di ultrapetizione nel caso in cui i giudici di merito abbiano ravvisato nella domanda di risarcimento del danno proposta contro il soggetto necessitato ex art. 2045 c.c. una implicita subordinata domanda di equo indennizzo, procedendo alla relativa liquidazione.

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