Cass. civile, sez. III del 1994 numero 7082 (29/07/1994)


La norma che prevede gli interessi anatocistici (art. 1283 cod. civ.) ha carattere eccezionale, ed è quindi applicabile ai soli debiti di valuta e non anche a quelli di valore, come nel caso di debiti derivanti da responsabilità per danni.

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