Cass. civile, sez. VI-T del 2018 numero 321 (10/01/2018)




I contributi versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato sugli onorari loro spettanti sono indubbiamente inerenti, e cioè connessi, all’attività professionale svolta, non potendosi limitare il concetto di inerenza alle sole spese necessarie per la produzione del reddito ed escluderlo per quelle che sono una conseguenza del reddito prodotto. Tale distinzione non si rinviene nella legge e non è neppure ricavabile dall’aggettivo inerente utilizzato dal legislatore, in quanto esso, per la sua genericità, postula un rapporto di intima relazione tra due cose o idee che si può verificare sia quando l’una sia lo strumento per realizzare l’altra sia quando ne sia l’immediata derivazione.

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