Cass. civile, sez. VI-I del 2017 numero 21036 (11/09/2017)




Il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio, e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo status socii nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota e non sono opponibili a lui le successive vicende societarie.

La circostanza, dunque, che per effetto della comunicazione di recesso il rapporto sociale tra il socio e la società si sciolga hinc et inde e che si caduchi perciò a far tempo dalla sua conoscenza da parte della società ogni vincolo nascente dal rapporto pregresso, con eccezione dei soli rapporti obbligatori sorti fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento, rende inopponibili al recedente tutte le successive vicende che dovessero interessare la società, sicché sono conseguentemente irrilevanti nei suoi confronti, tra l'altro, i mutamenti che abbiano ad oggetto il suo assetto organizzativo e, segnatamente, il fatto che la società originariamente di persone si trasformi, come nella specie è avvenuto, in una società di capitali.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. VI-I del 2017 numero 21036 (11/09/2017)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti