Cass. civile, sez. III del 2007 numero 12235 (25/05/2007)


La presupposizione, non attenendo né all’oggetto né alla causa né ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso "esterna", che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, in base al significato proprio del medesimo, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse -ma con riconoscimento da parte dell’altra-, valore determinante ai fini del "mantenimento" del vincolo contrattuale, la sua mancanza legittimando l’esercizio del recesso.

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