L'art.
1182 cod. civ. prevede una serie di
criteri alternativi nota1 di determinazione del luogo ove va effettuata la prestazione per l'ipotesi in cui questo elemento non possa essere desunto dagli accordi tra le parti, dagli usi contrattuali (come ad esempio per quanto attiene al pagamento delle prestazioni del prestatore di lavoro subordinato, che viene effettuato presso il datore di lavoro: cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro,
10408/95 ), dalla natura stessa della prestazione o da altre circostanze. La citata norma assume le ipotesi che seguono:
- L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere eseguita nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.
- L'obbligazione che ha per oggetto una somma di denaro (dunque qualificabile come pecuniaria) deve essere adempiuta al domicilio del creditore nel tempo della scadenza (obbligazione c.d. "portable": cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 5899/97); tuttavia se questo domicilio è diverso da quello del tempo in cui l'obbligazione stessa è sorta e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore può eseguirla al proprio domicilio, previa dichiarazione al creditore nota2. Stante l'operatività del principio in esame, si comprende come sia stato deciso che il pagamento eseguito non già con denaro, bensì a mezzo di assegno circolare, come tale riscuotibile presso l'istituto bancario emittente, contrasti con il disposto dell'art. 1182 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. III, 1939/03). Giova osservare come non tutte le obbligazioni pecuniarie siano "portabili": sono infatti tali soltanto quelle liquide (Cass. Civ., Sez. Unite, 17989 del 13 settembre 2016).
- In tutti gli altri casi l'adempimento va effettuato nel domicilio del debitore al tempo della scadenza nota3 . Talvolta questa regola trova applicazione quando le parti concordino determinate modalità di pagamento (es.: cambiali domiciliate presso il debitore). Si noti tuttavia che, quando il creditore ha rinunziato ad essere pagato al proprio domicilio (dovendo essere eseguito l'adempimento presso il domicilio del debitore), nel caso in cui il debitore non adempia alla scadenza, riprende vigore il principio generale della portabilità dell'obbligazione pecuniaria (Cass. Civ. Sez. I, 12735/95). Il disposto dell'art. 1182 cod. civ. è idoneo a produrre conseguenze rilevanti in tema di determinazione della competenza territoriale del Giudice adito in relazione ad una domanda giudiziale di condanna al pagamento di somme di denaro (Cass. Civ. Sez. I, 1610/96) nota4.
Note
nota1
Di Majo,
Pagamento (dir.priv.), in Enc. dir., p. 596, parla di "carattere suppletivo" della norma. Analogamente Breccia,
Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 521.
top1nota2
Bianca,
Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, pp. 251 e 252, Natoli,
L'attuazione del rapporto obbligatorio, vol. I, Milano, 1974, pp. 162 e 163.
top2nota3
In questo caso, assumendo una terminologia mutuata dagli interpreti transalpini, si parla invece di "obbligazione quérable": cfr., tra i tanti, Macioce,
Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ. dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, Bianca, op. cit., p. 257, che individuano in questo criterio un'applicazione del
favor debitoris. Analogamente Issa-Sayegh, in
Jurid Classeur civil, n. 163, p. 23.
top3nota4
In tal senso Bianca, op. cit., p. 240.
top4Bibliografia
- BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
- DI MAJO, Pagamento (diritto civile), Enc.dir., XXI
- ISSA SAYEGH, Jurid Classeur Civil, 163
- MACIOCE, Delle obbligazioni in generale, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
- NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio: il comportamento del debitore, Milano, Tratt.dir.civ. diretto da Cicu - Messineo, II, 1984