Cass. civile, sez. III del 2001 numero 16177 (21/12/2001)


In regime di comunione legale tra i coniugi, il contratto preliminare di vendita di bene immmobile (che, ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del cod.civ., è atto di straordinaria amministrazione, giacchè si pone quale momento originario di una sequenza obbligatoria e successiva il cui esito necessitato è il trasferimento della proprietà del bene) stipulato da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro, è soggetto alla disciplina dell'articolo 184, comma 1, del cod. civ. (la cui applicazione non va restrittivamente intesa come limitata agli atti dispositivi con effetto reale e non anche a quelli con effetto meramente obbligatorio, non trovando tale interpretazione fondamento alla stregua nè della lettera nè dell'interpretazione sistematica della norma) e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione; ne consegue che, finchè l'azione di annullamento non venga proposta, l'atto è produttivo di effetti nei confronti dei terzi.

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