Cass. civile, sez. III del 1989 numero 1682 (07/04/1989)


Nei contratti di diritto privato degli enti pubblici, l'eccesso di potere dell'organo dell'ente con rilevanza esterna ove concluda un contratto di contenuto in tutto od in parte diverso da quello deliberato dall'organo competente, che si traduce in vizio del consenso dell'ente, importa l'annullabilità del contratto che può essere fatta valere esclusivamente dall'ente pubblico in via di azione, ai sensi dell'art. 1441, primo comma, cod. civ., ovvero di eccezione, ai sensi dell'art. 1442, quarto comma, cod. civ. (proponibile per la prima volta in appello ex art. 345, secondo comma, cod. proc. CIV.).

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