La legittimazione relativa in ordine all'azione di annullamento costituisce il corollario della considerazione della natura degli interessi tutelati per il tramite della previsione della causa di invalidità:
non si tratta di interessi generali il cui presidio consisterebbe nella adozione di una causa di nullità, bensì di interessi propri ed esclusivi di un soggetto, a tutela del quale la legge prevede l'annullabilità quale meno grave forma di patologia invalidante nota1.
Per quanto attiene al contratto in genere l'art.
1441 cod.civ. prescrive che l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge
nota2.
Saranno legittimati all'azione il legale rappresentante del minore o dell'interdetto, il soggetto caduto in errore o vittima della violenza o il cui consenso sia stato viziato da dolo, il rappresentato nell'ipotesi di contratto concluso in conflitto di interesse, etc.
nota3.
L'applicazione della regola dell'interesse deve essere effettuata anche per accertare la legittimazione a far valere i vizi e le irregolarità del procedimento di formazione di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione: tali difettosità possono essere dedotte solamente dalla p.a. nel cui interesse sono dettate le norme che disciplinano il procedimento amministrativo
nota4. Si fa unicamente eccezione ai casi in cui si abbia straripamento di potere (invasione di un organo nella sfera di attribuzioni proprie di altro organo) ovvero inesistenza di potere, nei quali casi il contratto sarebbe nullo e non semplicemente annullabile (Cass. Civ. Sez. II,
4269/96 ; Cass. Civ. Sez. III,
1682/89 ).
Si riscontravano ipotesi peculiari di legittimazione in tema di annullabilità degli atti di alienazione compiuti in violazione delle disposizioni volte a conservare la c.d. minima unità colturale (normativa peraltro rimasta del tutto inattuata, pertanto successivamente abrogata per effetto dell'art. 7 del d. lgs.29 marzo 2004 n. 99). L'art.
848 cod.civ. disponeva a tal proposito che l'azione competesse unicamente al Pubblico Ministero
nota5.
In materia di invalidità delle deliberazioni di organi collegiali di associazione, l'art.
23 cod.civ. fa riferimento all'istanza "degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero". Si noti tuttavia che, ai sensi del III comma dell'art.
24 cod.civ. "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata... che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione".
Dunque, in linea generale, la legittimazione è di carattere allargato, sia pure ai componenti dell'Ente, inteso sia nelle proprie articolazioni organiche, sia come substrato associativo, nonchè al PM
nota6. A ciò si fa eccezione quando si tratta di questioni afferenti all'esclusione dell'associato, questioni riferibili unicamente al singolo.
Note
nota1
Cfr. Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.803; Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1972, p.300; Franzoni, Dell'annullabilità del contratto, in Comm. cod. civ., diretto da Schlesinger, Milano, 1997, pp.23 e 157.
top1nota2
Si vedano Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.670; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.275.
top2nota3
Gentili, Le invalidità, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, pp.1403 e 1404; Messineo, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., II, 1958, p.474.
top3nota4
Così Pericu, L'attività consensuale dell'amministrazione pubblica, in Diritto amministrativo, a cura di Mazzarolli, Pericu, Romano, Roversi-Monaco, Scoca, Bologna, 1998, p.1571.
top4nota5
Cfr. Maiorca, in Comm. cod. civ., a cura di Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.785.
top5nota6
Si veda, tra gli altri, Galgano, Delle persone giuridiche, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1969, p.269.
top6Bibliografia
- FRANZONI, Dell’annullabilità del contratto, Milano, 1997
- GALGANO, Delle persone giuridiche, Bologna-Roma, Comm. Scialoja e Branca, 1969
- GENTILI, Le invalidità, Torino, I contratti in generale Gabrielli, II, 1999
- MAIORCA, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
- MESSINEO, Annullabilità e annullamento, Enc.dir., II, 1958
- MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
- PERICU, Attività amministrativa, a cura di Mazzarolli-Pericu-Romano-Roversi Monaco-Scoca, Bologna, Diritto amministrativo, 1998