Cass. civile, sez. III del 1982 numero 544 (27/01/1982)


Nel contratto di spedizione la custodia delle cose da trasportare, affidate allo spedizioniere, rientra tra le operazioni accessorie alla conclusione del contratto di trasporto alle quali egli si obbliga, ai sensi dell'art.. 1737 cod.civ.. pertanto, la prestazione di temporanea custodia, cui è tenuto lo spedizioniere in attesa della stipula del contratto di trasporto per conto del mandante, è soggetta alla disciplina degli artt. 1768 e 1780 cod. civ., in tema di deposito, con la conseguenza che lo spedizioniere stesso risponde dell'avaria e della perdita della merce, durante tale temporanea custodia, salvo che provi il fatto a lui non imputabile verificatosi malgrado l'uso della diligenza del buon padre di famiglia.

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