Cass. civile, sez. VI-T del 2014 numero 1735 (28/01/2014)




I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dall'art. 2 della legge n. 122/1989 non sono soggetti a vincolo pertinenziale in favore delle unità immobiliari del fabbricato. Ne consegue che l'originario proprietario-costruttore del fabbricato stesso può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d'obbligo col Comune.

L'aliquota agevolata prevista dal punto 21 della parte seconda della tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (nel testo anteriore alla modifica apportata con il D.L. n. 155/1993, art. 16, n. 4, convertito nella L. n. 243/1983) - riguardante i fabbricati e porzioni di fabbricati di cui alla L. n. 408/1949, art. 13, ceduti da imprese costruttrici, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione - non si applica ad un'impresa edile che si sia limitata a rivendere un immobile da essa non costruito, atteso che detta agevolazione tributaria ha la finalità di favorire lo svolgimento dell'attività edilizia, anche se esercitata in tutto o in parte con la collaborazione di terzi, ma non può estendersi alla attività commerciale meramente speculativa di compravendita di immobili. Del resto, in materia di IVA, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un'eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono quelle ordinarie in via generale, sicché spetta al contribuente che vuole far valere tali circostanze - le quali, pur non escludendola, riducono sul piano quantitativo la pretesa del fisco -, provare l'esistenza dei presupposti per la loro applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua eccezione.

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