Cass. civile, sez. VI-II del 2015 numero 4533 (05/03/2015)
Il cosiddetto contratto atipico di mantenimento è caratterizzato dall'aleatorietà, addirittura più accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni.
L'individuazione dell'alea postula pur sempre la comparazione delle prestazioni secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato.
Nel vitalizio improprio con riferimento all'età e allo stato di salute, l'alea è esclusa se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, ovvero se il beneficiario abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile.