Cass. civile, sez. V del 2013 numero 16355 (28/06/2013)




Ai fini della fruizione dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale Comune, e ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177 c.c. quindi sia in caso di acquisto separato che in quello di acquisto congiunto del bene stesso.

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