Cass. Civile, sez. III del 2026 numero 763 (14/01/2026)
L’attività svolta in giudizio dalla parte costituitasi quale erede testamentaria, è da considerarsi accettazione tacita dell’eredità quando consiste non solo nella mera resistenza alla domanda risarcitoria, ma anche nella proposizione di domanda riconvenzionale. La rinuncia all’eredità successiva è irrilevante, in forza del principio semel heres, semper heres.