Cass. civile, sez. II del 1978 numero 4712 (19/10/1978)


L'obbligazione assunta verso la propria sorella, in correlazione con un'attribuzione patrimoniale effettuata dal comune genitore in favore della moglie dell'obbligato, è nulla per violazione del divieto di patti successori, in quanto la causa di tale obbligazione deve ravvisarsi nella rinunzia della controparte a far valere l'eventuale lesione dei propri diritti di legittimaria dopo l'apertura della successione del comune genitore. (Nella specie il de cuius aveva donato, con un'alienazione simulata, un fondo alla nuora e, in correlazione con tale attribuzione patrimoniale, il figlio, marito della donataria, si era obbligato a costruire un fabbricato su un terreno di sua sorella. Tale obbligazione, rimasta inadempiuta, è stata ritenuta nulla per violazione dell'art. 458 cod. civ.).

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