Cass. civile, sez. II del 1953 numero 1559 (26/05/1953)


Patti successori vietati dalla legge non sono soltanto quelli che hanno per oggetto una vera e propria istituzione di erede, rivestiti dalla forma contrattuale, ma anche ogni convenzione che abbia per oggetto di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi a una successione non ancora aperta, e faccia sorgere un vinculum iuris di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca l'adempimento o il presupposto, a seconda che si riferisca alla successione propria o di altri; nell'una e nell'altra ipotesi il legislatore ha inteso mantenere integra sino all'estremo della vita del testatore la libertà di testare, e di disporre altrimenti delle cose proprie. Nella donazione inter vivos nessuno dei donatari è chiamato a beneficiare post mortem dell'universum ius o di una quota aritmetica del patrimonio del donante (come accade invece nella donazione mortis causa, vietata dalla legge), ma a ciascuno viene attribuito, con effetto immediato, un bene o un complesso precisato di beni, o una parte di un bene di maggiore estensione, con disposizione dichiarata irrevocabile. Nella donazione la causa del negozio sta nella volontà di donare o beneficiare, e si manifesta nell'atto stesso di liberalità, senza necessità di una diversa manifestazione specifica.

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